24.10. Avvocato Generale, causa C-265/2008
Le Conclusioni dell’Avvocato Generale si inseriscono nella vicenda originata dal rinvio pregiudiziale operato dal T.A.R. Lombardia con rifermento all’art. 1, terzo comma, del d.l. 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125. La disciplina nazionale, attribuendo all’Autorita per...
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| Pubblicato in: | Bollettino del CILEA (CILEA) |
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| Autore principale: | |
| Natura: | Articolo |
| Lingua: | it |
| Pubblicazione: |
Conservatorio di Musica Francesco Cilea
2009
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://www.amministrativamente.com/index.php/formez/article/download/10689/9875 |
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| Riassunto: | Le Conclusioni dell’Avvocato Generale si inseriscono nella vicenda originata dal rinvio pregiudiziale operato dal T.A.R. Lombardia con rifermento all’art. 1, terzo comma, del d.l. 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125. La disciplina nazionale, attribuendo all’Autorita per l’energia elettrica e il gas il potere di fissare «prezzi di riferimento» per le forniture di gas a determinati clienti, anche successivamente all’apertura totale del mercato, si pone in potenziale contrasto con la direttiva 2003/55/CE e con i principi in essa richiamati. L’Avvocato Generale ritiene che la normativa nazionale sia comunque compatibile con la disciplina comunitaria e, segnatamente, con gli artt. 3 e 23 della direttiva di regolamentazione del settore. L’art. 3, n. 2 della stessa direttiva prevede, infatti, che, nell’ambito dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico, permanga in capo all’autorita pubblica la facolta di incidere sulla determinazione dei prezzi per la fornitura del gas. Si tratta di misure che possono essere giustificate solo in ragione di un interesse economico generale, quale quello di mantenere i prezzi per i clienti ad un livello ragionevole. La disciplina si inserisce in un contesto in cui la situazione di mercato e ancora caratterizzata dall’assenza di un’effettiva concorrenza e la tendenza al rialzo del prezzo dei prodotti petroliferi nei mercati internazionali rischia di ripercuotersi sui clienti finali, legittimando cosi l’intervento dello Stato sul mercato. La misura viene pertanto ritenuta compatibile con la disciplina comunitaria nei limiti in cui rispetti le condizioni stabilite dal medesimo n. 2 dell’art. 3 della direttiva 2003/55/CE. Pertanto si richiede che la normativa interna superi il c.d. test proporzionalita, non alteri in modo sostanziale il funzionamento del mercato interno e non crei discriminazioni fra gli operatori del settore. La proporzionalita dell’intervento nazionale appare sostanzialmente assicurata dal carattere transitorio del potere tariffario, dal contenuto e dall’ambito di delimitazione dei destinatari della misura. Per la valutazione degli altri elementi, che sembrano conformarsi alla disciplina comunitaria, residuano invece dei margini di valutazione in capo al giudice nazionale che e chiamato a valutare se l’intervento tariffario abbia determinato un’alterazione nel funzionamento del mercato interno, ovvero si articoli secondo delle modalita che potrebbero discriminare alcune categorie di operatori del settore. |
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